Gli ammortizzatori passivi
GLI AMMORTIZZATORI IN COSTANZA DI LAVORO
Regole comuni per tutte le prestazioni
AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro e i relativi obblighi contributivi sono estesi a tutti i datori con almeno 1 dipendente. Le prestazioni sono erogate dall’Inps tramite diverse gestioni, alle quali i datori di lavoro hanno l’obbligo di versare le aliquote previste (per i lavoratori è previsto un versamento minore). Tra le principali novità della riforma del 2022 vi è…
Regole comuni per tutte le prestazioni
AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro e i relativi obblighi contributivi sono estesi a tutti i datori con almeno 1 dipendente. Le prestazioni sono erogate dall’Inps tramite diverse gestioni, alle quali i datori di lavoro hanno l’obbligo di versare le aliquote previste (per i lavoratori è previsto un versamento minore). Tra le principali novità della riforma del 2022 vi è la possibilità, per tutti i datori di lavoro di ogni settore, indipendentemente dalle dimensioni, di accedere sia ad un ammortizzatore per causale ordinaria sia ad un ammortizzatore per causale straordinaria, erogati dalle diverse gestioni.
BENEFICIARI
Sono beneficiari degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro:
• i lavoratori subordinati (anche a termine), esclusi i dirigenti;
• gli apprendisti di ogni tipologia (non più solo apprendistato professionalizzante) e lavoratori a domicilio con vincolo di subordinazione;
Il requisito soggettivo dell’anzianità lavorativa è di 30 giorni di lavoro effettivo (in caso di cambio appalto si computa tenendo conto del periodo in cui il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata).
DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI
Tutte le prestazioni devono rispettare la durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile. Per le sole imprese edili, la durata massima complessiva è di 30 mesi in un quinquennio mobile.
IMPORTO
L’Importo del trattamento per l’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive spettanti per le ore non lavorate, ridotto di una percentuale pari alla contribuzione in atto a carico degli apprendisti (pari al 5,84%).
L’importo dell’integrazione salariale non è più è soggetto ai 2 massimali connessi alla retribuzione ma ad un unico massimale rivalutato annualmente in base al costo della vita. Per il 2024 il massimale previsto dalla circolare INPS 25 del 29 gennaio 2024 è di 1.392,89 euro.
Il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l’integrazione salariale.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le integrazioni salariali sono corrisposte dall’impresa ai lavoratori aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga, per poi conguagliare il rimborso con l’Inps. L’impresa può chiedere alla sede dell’Inps territorialmente competente il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie. La riforma ha introdotto tempi più stretti per il datore di lavoro che non anticipa il trattamento integrativo ai lavoratori. In particolare, in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo all’inizio del trattamento o entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione se l’inizio è successivo. In caso di inadempienza, trascorsi i termini, il pagamento resta a carico del datore di lavoro.
CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
I datori di lavoro e i lavoratori, nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3, hanno l’obbligo di versare un contributo mensile alla gestione di appartenenza per finanziare le prestazioni, con aliquote differenziate per gestione, settore e dimensione aziendale.
Per la sola Cigo l’obbligo contributivo è interamente a carico dei datori di lavoro.
I soli datori di lavoro sono inoltre tenuti ad un contributo addizionale in caso di effettivo utilizzo delle prestazioni, ridotto dal 1 gennaio 2025 per le aziende che non avranno utilizzato prestazioni nei 24 mesi successivi all’ultimo periodo fruito.
Le aliquote sono stabilite per legge, tranne che per i fondi bilaterali, per i quali sono decise dai singoli statuti. Per tutti i casi di attività lavorativa e per tutti gli ammortizzatori, indipendentemente dalla durata, è prevista la perdita del trattamento per le giornate lavorate.
COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA
Per tutti i casi di attività lavorativa e per tutti gli ammortizzatori, indipendentemente dalla durata, è prevista la perdita del trattamento per le giornate lavorate.
CONDIZIONALITÀ E FORMAZIONE PER AMMORTIZZATORI PER CAUSALE STRAORDINARIA
I lavoratori beneficiari di trattamenti per causali straordinarie, compresi quelli erogati dai Fondi bilaterali e dal FIS, devono partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione anche mediante i fondi paritetici interprofessionali allo scopo di mantenere o sviluppare competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la richiesta formativa specifica del territorio. I decreti ministeriali attuativi n° 228 e n° 253 del 2022 regolano la modalità di svolgimento delle iniziative di carattere formativo e le modalità di accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo. L’ingiustificata assenza del lavoratore comporta sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità fino alla decadenza del trattamento salariale.
Regole comuni per tutte le prestazioni
AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro e i relativi obblighi contributivi sono estesi a tutti i datori con almeno 1 dipendente. Le prestazioni sono erogate dall’Inps tramite diverse gestioni, alle quali i datori di lavoro hanno l’obbligo di versare le aliquote previste (per i lavoratori è previsto un versamento minore). Tra le principali novità della riforma del 2022 vi è la possibilità, per tutti i datori di lavoro di ogni settore, indipendentemente dalle dimensioni, di accedere sia ad un ammortizzatore per causale ordinaria sia ad un ammortizzatore per causale straordinaria, erogati dalle diverse gestioni.
BENEFICIARI
Sono beneficiari degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro:
• i lavoratori subordinati (anche a termine), esclusi i dirigenti;
• gli apprendisti di ogni tipologia (non più solo apprendistato professionalizzante) e lavoratori a domicilio con vincolo di subordinazione;
Il requisito soggettivo dell’anzianità lavorativa è di 30 giorni di lavoro effettivo (in caso di cambio appalto si computa tenendo conto del periodo in cui il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata).
DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI
Tutte le prestazioni devono rispettare la durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile. Per le sole imprese edili, la durata massima complessiva è di 30 mesi in un quinquennio mobile.
IMPORTO
L’Importo del trattamento per l’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive spettanti per le ore non lavorate, ridotto di una percentuale pari alla contribuzione in atto a carico degli apprendisti (pari al 5,84%).
L’importo dell’integrazione salariale non è più è soggetto ai 2 massimali connessi alla retribuzione ma ad un unico massimale rivalutato annualmente in base al costo della vita. Per il 2024 il massimale previsto dalla circolare INPS 25 del 29 gennaio 2024 è di 1.392,89 euro.
Il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l’integrazione salariale.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le integrazioni salariali sono corrisposte dall’impresa ai lavoratori aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga, per poi conguagliare il rimborso con l’Inps. L’impresa può chiedere alla sede dell’Inps territorialmente competente il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie. La riforma ha introdotto tempi più stretti per il datore di lavoro che non anticipa il trattamento integrativo ai lavoratori. In particolare, in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo all’inizio del trattamento o entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione se l’inizio è successivo. In caso di inadempienza, trascorsi i termini, il pagamento resta a carico del datore di lavoro.
CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
I datori di lavoro e i lavoratori, nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3, hanno l’obbligo di versare un contributo mensile alla gestione di appartenenza per finanziare le prestazioni, con aliquote differenziate per gestione, settore e dimensione aziendale.
Per la sola Cigo l’obbligo contributivo è interamente a carico dei datori di lavoro.
I soli datori di lavoro sono inoltre tenuti ad un contributo addizionale in caso di effettivo utilizzo delle prestazioni, ridotto dal 1 gennaio 2025 per le aziende che non avranno utilizzato prestazioni nei 24 mesi successivi all’ultimo periodo fruito.
Le aliquote sono stabilite per legge, tranne che per i fondi bilaterali, per i quali sono decise dai singoli statuti. Per tutti i casi di attività lavorativa e per tutti gli ammortizzatori, indipendentemente dalla durata, è prevista la perdita del trattamento per le giornate lavorate.
COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA
Per tutti i casi di attività lavorativa e per tutti gli ammortizzatori, indipendentemente dalla durata, è prevista la perdita del trattamento per le giornate lavorate.
CONDIZIONALITÀ E FORMAZIONE PER AMMORTIZZATORI PER CAUSALE STRAORDINARIA
I lavoratori beneficiari di trattamenti per causali straordinarie, compresi quelli erogati dai Fondi bilaterali e dal FIS, devono partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione anche mediante i fondi paritetici interprofessionali allo scopo di mantenere o sviluppare competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la richiesta formativa specifica del territorio. I decreti ministeriali attuativi n° 228 e n° 253 del 2022 regolano la modalità di svolgimento delle iniziative di carattere formativo e le modalità di accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo. L’ingiustificata assenza del lavoratore comporta sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità fino alla decadenza del trattamento salariale.
La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e relativi obblighi, si applicano alle imprese previste dall’art.10 Decreto legislativo n° 148/2015 (industria e indotto).
CAUSALI DI CONCESSIONE
Le causali di concessione previste per la disciplina dell’integrazione salariale ordinaria sono:
• eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, inclusi eventi meteo (comprese le temperature elevate, per le novità in edilizia e agricoltura si veda il DL 28-7-23 n°98)
• situazioni temporanee di mercato (nella fattispecie “mancanza di materie prime” vengono ricomprese, per le aziende energivore e gasivore individuate da decreti, difficoltà economiche nel reperimento di fonti energetiche – DM n°67 del 31.3.2022 che modifica il DM 95442/2016, e Circ. Inps 97 del 10.8.2022)
PROCEDURA
• Comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni sindacali;
• Esame congiunto (anche in via telematica) su richiesta di una delle parti. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla comunicazione preventiva, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
– Nel caso di eventi oggettivamente non evitabili che rendono indifferibile la sospensione o la riduzione dell’attività, e se la sospensione è superiore a 16 ore settimanali, l’esame congiunto deve avere luogo entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva.
• Presentazione domanda entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione; in caso di domanda tardiva dal quale derivi un danno ai lavoratori l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all’integrazione persa.
• Concessione della CIGO da parte dell’INPS.
DURATA SPECIFICA
Le integrazioni salariali sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative prorogabili fino ad un massimo complessivo di 52 settimane. Per una stessa unità produttiva, superate le 52 settimane consecutive, una nuova domanda può essere proposta solo dopo almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
Il tetto complessivo di durata dell’integrazione salariale ordinaria è di 52 settimane in un biennio mobile. Questa ultima limitazione non trova applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggetti non evitabili ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese edili.
La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi viene estesa a tutte le aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, se non coperte dai Fondi Bilaterali.
A tutti i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGS (anche a quelli entrati ex novo) sono state estese le aliquote di versamento (0,60% a carico del datore, 0,30% a carico del lavoratore) indipendentemente dal settore di appartenenza.
Per le imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale e per i partiti politici la disciplina della CIGS si continua ad applicare a prescindere dal numero dei dipendenti.
CAUSALI DI INTERVENTO
L’integrazione salariale straordinaria può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
• RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Include i processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. L’azienda deve allegare alla domanda un piano di riorganizzazione con azioni articolate per fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, con indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione, finalizzato a un recupero occupazionale nella misura minima del 70%, prevedendo per gli eventuali esuberi residui un dettagliato piano di gestione, anche tramite la qualificazione professionale.
La causale viene ampliata alla realizzazione di processi di transizione, individuati e regolati con decreto del Ministero del Lavoro.
La transizione può riguardare:
– aggiornamento tecnologico e digitale;
– sostenibilità ecologica ed energetica;
– straordinarie misure di sicurezza.
In questi casi l’impresa non deve presentare un programma volto ad affrontare le inefficienze, bensì un programma che indichi gli investimenti per la realizzazione del processo di transizione, indicando le misure specifiche per l’aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sicurezza. La durata prevista è di massimo 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
• CRISI AZIENDALE
L’azienda deve allegare alla domanda un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale. La durata prevista è di massimo 12 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile. Per richiedere un nuovo periodo di Cigs deve trascorrere un periodo pari a 2/3 di quello già concesso.
La motivazione «cessazione» di attività viene in parte recuperata sia negli ulteriori interventi di Cigs a carico della fiscalità generale (vedi oltre), sia nella procedura anti-delocalizzazione, che prevede ulteriori 12 mesi per le sole aziende con oltre 250 dipendenti che effettuano almeno 50 licenziamenti.
• CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
L’impresa deve stipulare un accordo aziendale che stabilisca una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o parzialmente, la riduzione del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.
La riduzione media oraria complessiva dell’orario giornaliero settimanale non può superare l’80% e quella individuale il 90%. La durata massima è di 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile ma, per il calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente 24 mesi e per intero per la parte eccedente, arrivando fino a un massimo di 36 mesi complessivi.
L’utilizzo della causale “contratto di solidarietà”, quindi, oltre al vantaggio di non dover presentare alcun piano di interventi o di risanamento (resta necessario presentare l’accordo sindacale) consente di raggiungere una durata massima di 36 mesi anziché 24.
• TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE
In deroga alle durate massime previste, può essere concesso, per le sole causali di crisi e riorganizzazione, per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, un ulteriore periodo di 52 settimane complessive (continuative o non continuative rispetto alla precedente Cigs), non prorogabili, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero.
Dato il carattere successivo di questa misura rispetto ad un piano di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, l’azienda non deve trovarsi nella condizione di non poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari nel quinquennio mobile.
In sede di consultazione sindacale vanno definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego anche ricorrendo ai fondi interprofessionali o ai finanziamenti regionali.
La mancata partecipazione ai percorsi di riqualificazione comporta la decadenza della prestazione di integrazione salariale.
ULTERIORI INTERVENTI DI CIGS
Sono previsti interventi che concedono deroghe alla durata massima Cigs, a carico della fiscalità generale, rifinanziati di anno in anno: esulano in parte dalla politica del lavoro e sfociano in interventi di politica industriale (e per questo motivo richiedono accordo in sede ministeriale). I principali sono:
• Cigs nelle aree di crisi complessa
Viene autorizzata sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.
Le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori.
• Cigs per le aziende a rilevanza strategica nazionale e territoriale
Viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento straordinario di cassa integrazione straordinaria che
– per riorganizzazione e per contratto di solidarietà può essere di 12 mesi,
– per crisi può essere di 6 mesi,
per le imprese con rilevanza economica strategica, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali, subordinatamente ad appositi percorsi di politiche attive concordati con la Regione.
Inoltre viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento straordinario di cassa integrazione straordinaria per le imprese a rilevanza strategica nazionale con un numero di lavoratori non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati.
• Cigs per cessazione di attività
Viene concesso un ulteriore periodo di massimo 12 mesi finalizzato alla gestione degli esuberi. L’autorizzazione è concessa qualora sussista una delle seguenti ipotesi: concrete prospettive di cessione attività con conseguente riassorbimento occupazionale, possibili interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, svolgimento di percorsi di politica attiva del lavoro. La novità per l’anno in corso è che l’integrazione salariale straordinaria può essere corrisposta anche ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS.
PROCEDURA
1) Comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni sindacali;
2) Esame congiunto (anche in via telematica) su richiesta dei sindacati o dell’impresa effettuata entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla richiesta di esame congiunto, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti;
3) Presentazione domanda al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’Ispettorato territoriale del lavoro entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data della stipula dell’accorso collettivo aziendale, corredata dall’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario;
4) Concessione della CIGS con decreto del Ministero del Lavoro; l’Inps comunica tutte le informazioni alle Regioni e province autonome ai fini dello svolgimento delle politiche attive;
5) 3 mesi prima della fine del periodo di integrazione salariale è previsto un unico controllo sulla procedura da parte degli Ispettori territoriali.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente dal 1° gennaio 2022, è obbligatoria l’adesione ai fondi di solidarietà bilaterali, compresi quelli alternativi (artigianato e somministrazione) e quelli territoriali, istituiti con decreto dal ministero del lavoro sulla base di accordi collettivi, firmati dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
In caso di mancata sottoscrizione del fondo di settore, i datori di lavoro hanno l’obbligo di aderire al Fondo di integrazione salariale (FIS).
TRATTAMENTO E IMPORTO
I fondi di solidarietà e il FIS erogano l’assegno di integrazione salariale con la finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le stesse causali ordinarie e straordinarie previste, rispettivamente, per Cigo e Cigs. Anche l’importo è lo stesso, pari all’80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate nei limiti del massimale stabilito (1.392,89 euro lordo), con relativa contribuzione figurativa.
DURATA DELLE PRESTAZIONI
1. Fondi bilaterali
Causali ordinarie
• fino a 5 dipendenti: 13 settimane
• oltre 5 dipendenti: 26 settimane
Causali straordinarie
• fino a 5 dipendenti: 13 settimane
• da 6 a 15 dipendenti: 26 settimane
• oltre 15 dipendenti:
– 12 mesi per crisi
– 24 mesi per riorganizzazione
– 36 mesi per contratto di solidarietà
FIS
Causali ordinarie
(tutti i datori aderenti al Fis)
• fino a 5 dipendenti: 13 settimane
• oltre 5 dipendenti: 26 settimane
Causali straordinarie
(solo i datori fino a 15 dipendenti)
• fino a 5 dipendenti: 13 settimane
• da 6 a 15 dipendenti: 26 settimane
• oltre 15 dipendenti: nessuna prestazione, in quanto si tratta di datori di lavoro che hanno già la Cigs.
La Cassa integrazione guadagni agricola tutela i lavoratori agricoli sospesi temporaneamente dal lavoro riconoscendo loro un’indennità sostitutiva della retribuzione.
La misura dell’integrazione è pari a quella applicabile agli altri settori, ossia 80% della retribuzione, ma la durata massima è di 90 giorni nell’anno.
Il massimale previsto è pari a 1.321,53 euro.
Beneficiari del diritto all’integrazione salariale sono operai, impiegati e quadri dipendenti delle aziende agricole con contratto a tempo indeterminato nonché apprendisti con contratto a tempo indeterminato.
Dal 2022 il medesimo trattamento è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
CAUSALI
• avversità atmosferiche;
• fenomeni infettivi e gli attacchi parassitari;
• perdita del prodotto;
• siccità;
• stasi stagionale;
• mancanza involontaria di materie prime;
• autorizzazione diretta del Ministero del Lavoro, nei casi di sospensione operata per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale, nonché nelle ipotesi di eccezionali calamità o avversità atmosferiche per imprese site nei comuni dichiarati colpiti da tali eventi.
GLI AMMORTIZZATORI IN CASO DI PERDITA DI LAVORO
La NASPI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Il sussidio è garantito per:
• dipendenti privati e pubblici che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per licenziamento collettivo e individuale, anche disciplinare, o per scadenza di un rapporto a termine o di apprendistato, compresi i soci lavoratori di cooperativa
• dimissioni per giusta causa (circolari Inps n° 163/2003 e n° 21/2023)
• risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (comma 40, art. 1, legge 92/12)
• risoluzione consensuale per accettazione da parte del lavoratore dell’offerta economica del datore di lavoro, nella «conciliazione agevolata» relativa al contratto a tutele crescenti (art. 6, dlgs 23/15)
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro nel corso della procedura di liquidazione giudiziale (Nuovo codice crisi di impresa – art.14, d.lgs 14/19 e circ Inps n° 21/2023)
La Naspi non riguarda gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali continua ad applicarsi il regime specifico di cui all’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n° 247 (vedi oltre), ma spetta agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi.
REQUISITI
Per usufruirne bisogna presentare congiuntamente i seguenti requisiti soggettivi:
• stato di disoccupazione;
• almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.
NOVITÀ
Con l’articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2025, si è introdotto un nuovo requisito contributivo che, in determinate ipotesi, i lavoratori devono possedere al fine della fruizione della citata indennità.
Si prevede che, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione – utile per accedere alla NASpI e vigente in via ordinaria – deve collocarsi all’interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.
La disposizione in argomento fa salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n° 151, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1996, n° 604, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n° 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione.
IMPORTO
Il sussidio equivale al:
• 75% della retribuzione per retribuzioni mensili pari o inferiori a 1.436,61 euro, per retribuzioni superiori, incremento del 25% del differenziale;
• il massimale è pari a 1.562,82 euro;
• riduzione progressiva del 3% dal 6°mese (in precedenza dal 4°) mentre per gli over 55 parte dall’8° mese;
• contribuzione figurativa entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile.
DURATA
Il sussidio è corrisposto per una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione, per un massimo di 24 mesi.
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
La Naspi è finanziata con una aliquota pari all’1,61% interamente a carico del datore di lavoro.
CONDIZIONALITÀ
L’erogazione è condizionata, a pena di decurtazione o, addirittura, di decadenza, alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, compresa l’accettazione di un’offerta di lavoro congrua.
PROCEDURA
La domanda di NASPI: al momento della presentazione della domanda per la NASPI, il richiedente sottoscrive anche la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), che deve poi essere convalidata recandosi al Centro per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere confermato con la sottoscrizione di un Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso centri impiego o presso un Ente Accreditato.
Nel PSP verranno indicate le attività che la persona si impegnerà a svolgere per la ricerca di un’occupazione. La normativa (artt. 20 e 21 D.lgs. n°150/15 e successive modifiche e integrazioni) prevede che il cittadino si presenti di propria iniziativa presso i servizi competenti per sottoscrivere il PSP entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione resa all’INPS.
Tali termini, tuttavia, non sono perentori. L’utente è tenuto invece a rispondere alle convocazioni dei Centri per l’Impiego (CPI) e/o degli operatori competenti che operano per conto dei CPI.
In caso di mancata presentazione, alle convocazioni del Centro per l’Impiego, in assenza di giustificato motivo, l’utente incorre nel regime sanzionatorio previsto dagli art. 21 e 22 del D. Lgs. n°150/15 e successive modifiche e integrazioni.
Per chi percepisce forme di sostegno al reddito quali Supporto per la Formazione e il Lavoro o Assegno di Inclusione o Indennità di disoccupazione NASPI – DISColl, la partecipazione ai percorsi previsti dal programma GOL* e agli eventuali percorsi formativi, è vincolante.
Per i lavoratori agricoli vige uno specifico sistema di tutela della disoccupazione. Hanno diritto all’indennità di disoccupazione agricola i lavoratori che possono far valere:
• 2 anni di anzianità assicurativa come lavoratore subordinato;
• 102 contributi giornalieri nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda.
IMPORTO E PROCEDURA
L’indennità è pari al 40% della retribuzione e spetta per il numero di giornate lavorate nell’anno precedente, fino a un massimo di 180. Da tale importo viene detratta, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9% per ogni giornata indennizzata sino a un massimo di 150 giornate, per finanziare l’accredito di contribuzione figurativa a copertura dell’intero anno di riferimento.
La domanda si presenta entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’indennità, che viene pagata dall’INPS in un’unica soluzione.
AMMORTIZZATORI PER IL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE
REQUISITI
L’indennità DISCOLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita iva che possono far valere contemporaneamente questi requisiti:
• stato di disoccupazione;
• almeno tre mesi di contribuzione nel periodo dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dal lavoro alla data della disoccupazione;
• un mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica la cessazione.
IMPORTO
L’importo del sussidio equivale a:
• 75% del reddito medio mensile, se è pari o inferiore a 1.436,61 euro;
• per redditi medi superiori, incremento del 25% del differenziale, nel limite di 1562,82 euro;
• è prevista una riduzione progressiva del 3% dal 6°mese (in precedenza dal 4°);
• è riconosciuta la contribuzione figurativa entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile.
DURATA
È corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari al numero dei mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento (in precedenza era pari alla metà dei mesi di contribuzione), con esclusione dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
La durata massima è pari a 12 mesi (in precedenza 6).
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
La DISCOLL è finanziata con una aliquota contributiva pari all’1,31%, che è parte dell’aliquota contributiva di versamento alla Gestione Separata Inps, complessivamente pari al 35,03% per i collaboratori, di cui 1/3 a loro carico e 2/3 a carico del committente.
CONDIZIONALITÀ
L’erogazione della DISCOLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
L’indennità è stata istituita per sostenere il reddito dei liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione Separata INPS, i quali esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.
Dal 2024 è stata resa strutturale e sono stati allargati i requisiti.
REQUISITI E PROCEDURA
Per usufruire dell’indennità i richiedenti devono:
• aver prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno di presentazione della domanda.
• aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda;
• essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
• essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
I richiedenti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie né di Assegno di inclusione. La domanda per ottenere l’Indennità Iscro va inviata entro il 31 ottobre di ciascun anno attraverso apposita piattaforma presente sul sito Inps, o tramite Contact center dell’Istituto.
L’Istituto richiederà all’Agenzia delle Entrate i dati sul reddito del richiedente e la verifica di tutti i requisiti. La prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.
IMPORTO E DURATA
L’Indennità Straordinaria spetta per 6 mensilità a decorrere dal primo giorno successivo la data di presentazione della domanda. L’importo erogato dall’INPS, che concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali, è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.
L’importo dell’indennità Iscro 2024 non potrà superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
Non comporta accredito di contribuzione figurativa.
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
Dal 2024 è stato disposto un aumento dell’aliquota contributiva Inps per il finanziamento dell’Iscro, portandola allo 0,35%, che è parte dell’aliquota complessiva di versamento alla Gestione Separata Inps per i titolari di partita Iva individuale, pari al 26,07%, interamente a loro carico.
CONDIZIONALITÀ
L’erogazione dell’indennità Iscro 2024 è condizionata dalla manifestazione di interesse a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale.